IL PRESIDIO E LA VIGILANZA

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Uno dei presidi cardine sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione è rappresentato dall’Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul Modello stesso, ai fini e agli effetti del D. Lgs. 231/2001.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA SI CARATTERIZZA PER I REQUISITI DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA, PROFESSIONALITÀ, CONTINUITÀ D’AZIONE, ONORABILITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE.

Competono all’OdV alcuni compiti anche in materia di attuazione e controllo del Codice Etico:

  • cooperare nelle decisioni in merito alle violazioni per quanto riguarda le eventuali sanzioni;
  • verificarne l’applicazione e il rispetto;
  • monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice;
  • garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
  • proporre al Consiglio di Amministrazione l’eventuale revisione delle policy e delle procedure aziendali.Nello svolgimento della propria funzione, l’OdV è tenuto a porre in essere, anche avvalendosi di terzi, un sistema di controlli e verifiche periodiche rispetto ai flussi informativi e, più in generale, rispetto alle informazioni di cui giunge in possesso a qualsivoglia titolo.
    Maggiori dettagli sulla composizione di questo organo sono riportati all’interno del capitolo in- titolato “Identità e Governo della Sostenibilità”.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, i compiti di predisposizione e verifica dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione devono essere attribuiti a un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Successivamente, con il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata Legge 190 del 2012, è stata assegnata al RPC anche la funzione di Responsabile per la Trasparenza.

Ad oggi quindi le due figure sopra citate coincidono in un’unica persona denominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i cui ruoli, compiti e responsabilità sono disciplinati dalle norme contenute nella Determina ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.

Con riferimento ai compiti assegnati al RPCT, oltre all’elaborazione della proposta e all’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consiglio di Amministrazione, si segnalano in particolare i seguenti:

  • verifica dell’adempimento da parte degli interessati e dei referenti interni degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
  • controllo e garanzia della regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa, nonché dei regolamenti interni, in particolare per quanto riguarda l’accesso civico generalizzato;
  • controllo delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti esposti al rischio di corruzione;
  • verifica dell’efficacia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle proposte di modifica dello stesso in caso di significative violazioni o mutamenti dell’organizzazione della Società;
  • verifica dell’idoneità delle modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati;
  • verifica del rispetto delle disposizioni su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs. 39/2013.

A fronte dei compiti attribuiti al RPCT, la Legge 190/2012 prevede consistenti responsabilità in capo a tale figura. In particolare, l’art. 12 stabilisce che al verificarsi di un reato di corruzione all’interno dell’amministrazione, il RPCT risponde secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D. Lgs. 165/2001 e risponde anche sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e all’immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il RPCT risponde anche per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

L’ANAC ha inoltre fornito indicazioni sul ruolo e sui poteri del RPCT anche al fine di assicurare a tale figura un supporto effettivo all’interno dell’amministrazione, sia nella fase della predisposizione del piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Ha auspicato anche “un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipenda dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione”.